Art. 1.
(Modificazioni al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

          A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;

          B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;

          C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

          D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

          E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente

 

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sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».